ILLEGITTIME LE GARE INDETTE DA ASMEL
Il Consiglio di Stato interviene con una rilevante sentenza sulla legittimità delle gare indette da Asmel consortile s.c.a r.l., statuendone l'illegittimità.
Il Giudice Amministrativo ha altresì chiarito che è illegittima anche la previsione dei bandi, secondo cui prima della stipulazione del contratto, alla Asmel vadano corrisposti i corrispettivi dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara.
Si apre un complesso scenario, ora, in capo a tutte le pubbliche amministrazioni che hanno indetto gare con la menzionata Asmel e che hanno stipulato convenzioni con la stessa.
MEDICI CONVENZIONATI: SI AD INCARICHI EXTRA
Importante pronuncia del Giudice Contabile che esclude il divieto, per i medici in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, di ottenere incarichi remunerati.
La Corte dei Conti ha difatti chiarito che i medici convenzionati hanno un rapporto di lavoristico parasubordinato con la pubblica amministrazione, non equiparato alla subordinazione propria del pubblico impiego, per cui possono ottenere incarichi lavorativi extra senza dover riversare alle AA.SS.LL. gli emolumenti percepiti e senza rischio di essere esposti a giudizi erariali dinanzi alle Corti dei Conti.
PERGOTENDE: NON OCCORRE L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
Ancora una pronuncia di accoglimento di un nostro ricorso contro le Soprintendenza BB.AA.CC.
Il Giudice Amministrativo interviene difatti per escludere la necessità sia del di titolo abitativo (permesso di costruire, scia, cila) che dell’autorizzazione paesaggistica.
L’importante pronuncia è sostenuta dall’argomentazione giuridica secondo cui la pergotenda non è idonea ad alterare l’assetto del territorio, non occorrendo pertanto il preventivo assenso della Soprintendenza ai Beni Archeologici, Culturali e Paesaggistici.
APPALTI DI PULIZIA: IL BANDO PUO' IMPORRE UN NUMERO MINIMO DI ORE
Il Giudice Amministrativo interviene a decidere della legittimità di una clausola del bando di gara che prevede la fissazione di un monte ore minimo inderogabile nella prestazione del servizio di pulizia.
Sul punto è stato difatti statuito che tale prescrizione non fa venire meno l’autonomia dell’imprenditore, con l’organizzazione dei mezzi a suo carico e rischio, nell’ambito dell’adempimento di una obbligazione di risultato, né trasforma il contratto in una somministrazione di lavoro, dove è assente l’aspetto del rischio di impresa e dell’organizzazione.
APPALTI: LA CONTESTAZIONE GIUDIZIARIA DI UN GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE, EFFETTI
La Corte di Giustizia Europea interviene su una questione molto rilevante, che era stata rimessa dal TAR Campania, relativamente all’incidenza della contestazione in giudizio di una risoluzione contrattuale rispetto alle gare successive indette dall’amministrazione aggiudicatrice.
E’ stato ritenuto che contestazione in giudizio di una precedente risoluzione contrattuale non impedisce all’amministrazione aggiudicatrice che indice una nuova gara d’appalto di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della selezione degli offerenti, sull’affidabilità dell’operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce.
AMMISSIONE ALLA SPECIALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE PER IL SOSTEGNO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'
Con una pronuncia cautelare il TAR Lazio ha ammesso con riserva i nostri assistiti alla partecipazione a sostenere le prove scritte del concorso.
Il Giudice Amministrativo laziale ha difatti condiviso le nostre censure sulle modalità di formulazione delle domande del test di preselezione concorsuale nonchè sull'introduzione del "numero chiuso" per accedere a sostenere le prove di concorso.
Con il decreto presidenziale, quindi, il TAR Lazio ha ammesso i ricorrenti con riserva a sostenere le prove scritte prima della celebrazione della Camera di Consiglio, fissata nel corso del mese di Giugno p.v.
APPALTI: SEMPRE SOSTITUIBILI LE IMPRESE IN UN CONSORZIO
Con un'innovativa pronuncia il Giudice Amministrativo interviene a chiarire le sorti di un consorzio di imprese e\o cooperative in una gara d'appalto nell'ipotesi in cui una delle consorziate perda i requisiti e venga sostituita in seno al consorzio.
E' stato statuito che, in forza dell'autonomia giuridica del consorzio, quest'ultimo possa sostituire l'impresa e\o la società cooperativa che abbia perso i requisiti, anche nel corso della procedura ad evidenza pubblica.
Ne discende l'illegittimità dell'eventuale esclusione di un consorzio dalla gara, motivata in relazione al fatto che quest'ultimo abbia sostituito una delle imprese consorziate (nel caso di specie la cooperativa consorziata era stata sostituita perchè era stata posta in liquidazione coatta amministrativa).
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DA AFFIDARE SEMPRE CON GARA PUBBLICA
Il Giudice Amministrativo interviene ad interpretare il Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici relativamente all’affidamento degli impianti sportivi comunali.
E lo fa con una sentenza recentissima che ribadisce che, quand’anche l’ente locale ricorra all’istituto della concessione pubblica, l’individuazione del soggetto affidatario dell'impianto dovrà avvenire all’esito di una regolare gara.
Logica conseguenza di tale assunto del Consiglio di Stato è che, laddove un’amministrazione pubblica territoriale (ad es. Comune o Provincia) abbia ad affidare la gestione di un impianto sportivo ad un privato senza regolare procedura di gara, il provvedimento – in qualsiasi forma esso venga reso – sarà illegittimo ed, in quanto tale, impugnabile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente.
APPALTO DI REFEZIONE SCOLASTICA: LEGITTIMA L’ATTRIBUZIONE DI MAGGIOR PUNTEGGIO PER IL CENTRO DI COTTURA MENO DISTANTE DALLA SCUOLA
Interviene il TAR a confermare la legittimità di una clausola, sempre più frequente nelle gare d’appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, che prevede una graduazione del punteggio in funzione della distanza del centro di cottura, trattandosi di un elemento che certamente riflette l’esigenza di assicurare la migliore qualità del servizio di refezione scolastica in concessione.
Il Giudice Amministrativo, nel confermare la legittimità della clausola, ha precisato che la disponibilità dei centri di cottura può non esserci al momento della partecipazione alla gara, attenendo alla fase esecuzione del contratto, potendo quindi essere attivati anche successivamente all’avvenuta aggiudicazione del servizio.
MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI: LA STIPULA AVVIENE MEDIANTE CONVENZIONE E LA PROCEDURA DI SCELTA NON INTEGRA NUOVA ASSUNZIONE
La Corte di Cassazione, condividendo la nostra linea difensiva, interviene sull’analisi delle procedure che le AA.SS.LL. incardinano per la stipula di contratti con medici specialisti ambulatoriali, cristallizzando due fondamentali principii.
Il primo importante assioma, fissato dai Giudici della Suprema Corte, è che vanno devolute al Giudice del Lavoro (in luogo del Tribunale Amministrativo Regionale) le controversie relative alla formazione della graduatoria definitiva degli specialisti ambulatoriali interni formata da una ASL.
L’altra annosa questione risolta dagli Ermellini riguarda lo strumento regolante il rapporto di pubblico impiego tra AA.SS.LL. e specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali: viene difatti statuito che il conferimento degli incarichi deve necessariamente avvenire mediante stipula di adeguata convenzione ex art. 8 D. Lgs. n°502/1992